Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 1° ottobre 2003 e recante «Norme in materia di tasse automobilistiche regionali». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 novembre 2003 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con il provvedimento legislativo in esame la regione Toscana ha inteso disciplinare la tassa automobilistica con riferimento alle modalita' di pagamento, alle riduzioni ed esenzioni e a tutti i molteplici aspetti connessi a tale tributo. Come hanno messo in evidenza le decisioni della Corte costituzionale n. 296/2003 e n. 297/2003, e da ultimo la sentenza n. 311 del 2003, «il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonche' l'attivita' amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non puo' oggi definirsi come "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa e' stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni. Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali...». Pertanto, la legge regionale impugnata, che modifica la legislazione statale in relazione a quasi tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della tassa automobilistica, incide su profili che attengono alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria e viola la competenza esclusiva dello Stato, in contrasto con gli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione. In particolare l'art. 3 comma 1 lett. d) ed il correlato art. 6 della legge regionale prevedono l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali dei veicoli, di proprieta' delle organizzazioni di volontariato, utilizzati a fini istituzionali, mentre l'art. 17 lett. f) del d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 prevede l'esenzione per gli autoveicoli esclusivamente destinati da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche quando siano muniti di apposita licenza. Tali disposizioni regionali invadono la competenza statale di cui all'art. 117 comma 2 lett. e) della Costituzione e creano una ingiustificata disparita' di trattamento dei cittadini in posizioni analoghe.